LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 654/1997 depositato il 16 giugno 1997, avverso accertamento n. 3782/1997, Tosap, 97, contro il comune di Cavriglia da Enel S.p.a. residente a Firenze in Lungarno Colombo n. 54, difeso da Mugellini Alfredo, residente a Firenze in Lungarno Colombo, 54. La societa' ricorrente eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Sostiene la parte che la predetta disposizione del d.lgs. n. 507/1993 non ha rispettato i criteri e principi dettati dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994, stabilendo tra l'altro che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province dovesse avvenire in modo da realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente. Questa illegittimita', sostiene sempre la parte, e' del tutto evidente nel caso qui in questione, poiche' la nuova tassazione, oltre non tenere conto del diverso beneficio economico che possono trarre le aziende erogatrici di servizi pubblici in una determinata zona urbana densamente abitata piuttosto che in un'altra meno abitata, ovvero utenze industriali anziche' domestiche residenziali, supera di ben oltre il 50% della tassazione precedente. La C.T.P. di Arezzo, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale de quo, condivide in pieno le motivazioni dell'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale emessa il 22 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che vengono qui di seguito integralmente riportate. "La questione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'Enel e' rilevante nella causa di cui si tratta. Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del suolo delle linee elettriche, nella specie applicati dalla societa' concessionaria per il servizio di riscossione della Tosap del comune di Castellarano, con conseguente illegittimita' dell'accertamento impugnato. Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, doveva operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, lett. b), della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe': "1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi; le variazioni in aumento, per occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10% di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1934, n. 1175 e successive modificazioni e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi". Il legislatore delegato, invece, nella formulazione del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ha ritenuto di doversi conformare ai criteri in cui al predetto punto 1) della legge delega, soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o condutture, ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, di suddividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile, e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. Proprio le predette disposizioni costituiscono la fonte normativa su cui e' fondato l'accertamento qui in discussione. Ne' puo' trascurarsi che le istruzioni ministeriali (circolare del Ministero delle finanze n. 13 del 25 marzo 1994) hanno poi dettato i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b), dell'art. 47, del piu' volte citato d.lgs. n. 507/1993 (da lire 250.000 a lire 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali da L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non gia' tariffe, bensi' misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al comma 4, punto 1) lettera b), dall'art. 4 della legge delegata. La tassazione previgente (T.U.F.L. n. 1175/1931) prevedeva mediamente 6.000 o 8.000 lire al chilometro. Pertanto, si evince che al determinazione della tassa per la occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, cosi' come operata dal legislatore delegato, si e' posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione. Ritiene, infine, questo collegio che la legge delega, nel fissare i criteri di cui all'art. 4, comma 4, punto 1), lett. b), legge n. 421/1992, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture. Ed a conferma, ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresi' osservare come anche il criterio di cui al punto 3) della lett. b) dall'art. 4 della legge delega, relativa ai passi carrabili, sia evidentemente integrativo del principio di cui al precedente punto 1), criterio da ritenersi inequivocabilmente generale.